La Direttiva
NIS2: chi sarà coinvolto
I settori merceologici coinvolti nella nuova direttiva NIS2
La direttiva NIS 2: un ampio perimetro
A differenza della precedente normativa NIS, la direttiva NIS2 amplia notevolmente i settori merceologici coinvolti. Una prima distinzione è quella tra Soggetti Essenziali e Soggetti Importanti, mentre nella precedente normativa era tra Operatori di Servizi Essenziali (OSE) e Fornitori di Servizi Digitali (FSD). In queste categorie ricadono tutti i soggetti che operano nei Settori ad Alta Criticità, ma sono ugualmente coinvolti anche i soggetti che operano in Altri Settori considerati critici e che soddisfano specifici criteri di dimensionamento.
Consulta le tabelle qui sotto e scopri se anche la tua azienda è coinvolta.
Va preliminarmente detto che ai sensi del criterio del dimensionamento, sono automaticamente in perimetro NIS2 tutte le grandi imprese dei settori individuati con più di 250 dipendenti o un fatturato annuo maggiore di 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Rientrano nel perimetro del NIS2 anche le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 50 e 250 o un fatturato annuo o un totale di bilancio compreso fra 10 e 50 milioni di euro o con un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, che operano nei settori individuati (articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE).
Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni viene lasciato maggiore spazio di valutazione agli Stati Membri in fase di recepimento.
Tabella 1: settori ad alta criticità (essenziali)
Settore | Sottosettore | Tipo di soggetto |
1. Energia | a) Energia elettrica | — Impresa elettrica quale definita all’articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio che esercita attività di «fornitura» quale definita all’articolo 2, punto 12), di tale direttiva |
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 | ||
— Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 | ||
— Produttori quali definiti all’articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944 | ||
— Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio — Partecipanti al mercato dell’energia elettrica quali definiti all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all’articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944 — Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità | ||
b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento | — Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all’articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio | |
c) Petrolio | — Gestori di oleodotti | |
— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio | ||
— Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio | ||
d) Gas | — Imprese fornitrici quali definite all’articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | |
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE | ||
— Gestori del sistema di trasporto quali definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE | ||
— Gestori dell’impianto di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE | ||
— Gestori del sistema GNL quali definiti all’articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE | ||
— Imprese di gas naturale quali definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE; | ||
— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale | ||
e) Idrogeno | — Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno | |
2. Trasporti | a) Trasporto aereo | — Vettori aerei quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali |
— Gestori aeroportuali quali definiti all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aeroporti quali definiti all’articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all’allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti | ||
— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio | ||
b) Trasporto ferroviario | — Gestori dell’infrastruttura quali definiti all’articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio | |
— Imprese ferroviarie quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all’articolo 3, punto 12), di tale direttiva | ||
c) Trasporto per vie d’acqua | — Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d’acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all’allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tale compagnia | |
— Organi di gestione dei porti quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all’interno di porti | ||
— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all’articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | ||
d) Trasporto su strada | — Autorità stradali quali definite all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale | |
— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio | ||
3. Settore bancario | Enti creditizi quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio | |
4. Infrastrutture dei mercati finanziari | — Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all’articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio | |
— Controparti centrali (CCP) quali definite all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio | ||
5. Settore sanitario | — Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio | |
— Laboratori di riferimento dell’UE quali definiti all’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio | ||
— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2 — Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un’emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l’emergenza di sanità pubblica) di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio | ||
6. Acqua potabile | Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell’attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni | |
7. Acque reflue | Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all’articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio , escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale | |
8. Infrastrutture digitali | — Fornitori di punti di interscambio internet | |
— Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice | ||
— Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) | ||
— Fornitori di servizi di cloud computing | ||
— Fornitori di servizi di data center | ||
— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) | ||
— Fornitori di servizi fiduciari | ||
— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione | ||
— Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico | ||
9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business) | — Fornitori di servizi gestiti — Fornitori di servizi di sicurezza gestiti | |
10. Pubblica amministrazione | — Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale | |
— Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale | ||
11. Spazio | Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica |
Tabella 2: altri settori critici (importanti)
Settore | Sottosettore | Tipo di soggetto |
1. Servizi postali e di corriere | Fornitori di servizi postali quali definiti all’articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere | |
2. Gestione dei rifiuti | Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all’articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica | |
3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche | Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all’articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all’articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele | |
4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti | Imprese alimentari quali definite all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che si occupano della distribuzione all’ingrosso e della produzione industriale e trasformazione | |
5. Fabbricazione | a) Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro | Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e soggetti che fabbricano dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all’allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva |
b) Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica | Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2 | |
c) Fabbricazione di apparecchiature elettriche | Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2 | |
d) Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. | Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2 | |
e) Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2 | |
f) Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2 | |
6. Fornitori di servizi digitali | — Fornitori di mercati online | |
— Fornitori di motori di ricerca online | ||
— Fornitori di piattaforme di servizi di social network | ||
7. Ricerca | Organizzazioni di ricerca |
La Direttiva NIS2
diventerà presto obbligatoria
Il 17 Ottobre 2024 scade il termine ultimo per gli Stati membri per adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva stessa. Approfondisci la direttiva NIS2 e richiedi una consulenza personalizzata